Testo reperibile al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18517
Il DM stabilisce alcune misure per la pesca del pesce spada e per le relative catture accessorie, misure tecniche per l’utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante ‐ GND», «palangaro derivante ‐ LLD» e «sciabica da natante ‐ SV», nonché misure relative agli armatori soggetti all’esonero di un dispositivo di localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio.
In particolare, il DM , in linea con le disposizioni della Raccomandazione ICCAT 16‐05, stabilisce che le catture bersaglio di pesce spada possono essere effettuate esclusivamente dalle imbarcazioni inserite nell’elenco nazionale, unicamente mediante l'impiego dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante LLD» e/o «arpione ‐ HAR.
Per quanto riguarda le catture accessorie effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante ‐ LLD» e dalle «lenze trainate ‐ LTL, a mano e a canna ‐ LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.
L’art. 3 prevede disposizioni specifiche di compatibilità tra sistemi/attrezzi di pesca.
Infine, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri, esonerati dall'obbligo di cui all’art. 2 comma 3 del Decreto MIPAAF 1 marzo 2012, dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorità Marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto.
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