24 maggio 2024
Si informa che sulla Gazzetta ufficiale in oggetto è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente, di concerto con quelli delle Imprese e dell'Economia, Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. Il provvedimento, in vigore dal 14 aprile, prevede la concessione di un contributo massimo di 10mila euro all'anno per gli anni 2022, 2023 e 2024, per ciascuna impresa che acquista prodotti riutilizzabili o realizzati con materiali biodegradabili alternativi alla plastica monouso, dando priorità a quelli che entrano in contatto con gli alimenti . Le risorse complessive previste per la misura ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Di seguito una sintesi dei contenuti: L'articolo 1 dà una serie di definizioni operative utili alla comprensione del decreto, per esempio specifica che con "ministero" si intende quello dell'Ambiente. L'articolo 2 individua l'oggetto del provvedimento che, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2021, che ha recepito la direttiva Ue sulla riduzione dell'incidenza di prodotti di plastica sull'ambiente, definisce le modalità di applicazione e fruizione del contributo , sotto forma di credito d'imposta , riconosciuto alle imprese che acquistano prodotti riutilizzabili o realizzati con materiali biodegradabili , quindi alternativi a quelli in plastica monouso . Le risorse complessive previste per la misura ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'articolo 3 prevede che le imprese beneficiarie del contributo sono: quelle regolarmente iscritte al registro delle imprese ; quelle iscritte all' assicurazione generale obbligatoria ; le imprese non sottoposte a sanzioni interdittive ; quelle contro le quali non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione ; le imprese che non si trovino in stato di liquidazione o sotto processo per lo stesso fine. L'articolo 4 dispone che sono ammissibili al contributo le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 , e inoltre che devono avere priorità le spese per l'acquisto di prodotti destinati ad entrare in contatto con alimenti , e, solo se saranno disponibili ulteriori risorse, anche per i bastoncini cotonati e per le aste da attaccare a sostegno dei palloncini (tranne per quelli ad uso industriale). Lo stesso articolo stabilisce anche che la verifica deve essere effettuata da un professionista qualificato (il presidente del collegio sindacale dell'azienda, un revisore legale, un commercialista, un perito commerciale, un consulente del lavoro o il responsabile di un centro di assistenza fiscale) e deve attestare: - l'elenco delle spese ammissibili al contributo, specificando il periodo d'imposta; - l'uso effettivo dei prodotti acquistati; - il completo pagamento delle fatture attraverso metodi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti; - che le spese non abbiano ricevuto altri benefici da normative europee, nazionali o regionali. Inoltre, sono escluse dal contributo le spese per prodotti usati come merce di rivendita. L'articolo 5 predispone le modalità di accesso al contributo nella sezione news del sito del Mase. L'articolo 6 stabilisce che il contributo è pari al 20% delle spese sostenute , fino a un massimo di 10 mila euro all'anno per ogni impresa , tuttavia, se le richieste superano le risorse disponibili, l'importo del credito sarà pro porzionalmente ridotto. Va aggiunto che questo credito non può essere combinato con altre agevolazioni che riguardano le stesse voci di spesa. Secondo l' articolo 7 il ministero stabilisce le linee guida per la presentazione delle domande e determina l'ammontare dei contributi, inoltre comunica l'esito delle domande ai beneficiari e gestisce le revocazioni dei contributi. Mentre Invitalia S.p.a., attraverso una piattaforma dedicata, gestisce la ricezione delle domande , verifica la completezza e i requisiti di ammissibilità, e mantiene l'elenco delle domande che necessitano integrazioni o sono state respinte. L'articolo 8 spiega le modalità di utilizzo del contributo, che può essere impiegato esclusivamente per compensazioni che devono essere effettuate utilizzando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate . Il credito d'imposta diventa disponibile dieci giorni dopo la comunicazione ai beneficiari e le risorse finanziarie per queste operazioni sono gestite tramite una contabilità speciale presso la Banca d'Italia, facilitando la regolazione contabile delle compensazioni. L'articolo 9 dispone che il ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiare del contributo con l'indicazione dell'importo, dopodiché l'Agenzia delle entrate trasmette al ministero l'elenco delle imprese che hanno beneficiato. L'articolo 10 istituisce l' obbligo delle imprese di pubblicare le agevolazioni ricevute. L'articolo 11 stabilisce che il ministero effettua controlli e ispezioni a campione basati sul rischio e sull'entità del contributo , nonché sulla veridicità delle dichiarazioni fornite, mentre l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle sue attività ordinarie, controlla la legittima fruizione del credito d'imposta. L'articolo 12 dispone le condizioni sotto le quali il ministero può revocare un contributo concesso, e cioè se: viene scoperta l'assenza di uno o più requisiti necessari o la presenza di documentazione incompleta o irregolare, che non possono essere corretti, dopo la concessione del contributo; il beneficiario non permette lo svolgimento dei controlli previsti; l'Agenzia delle entrate constata un uso indebito del contributo. In caso di revoca, il Ministero procede al recupero dell'importo indebitamente percepito dal beneficiario, applicando interessi e sanzioni.